Art. 2.

      1. Nella preparazione delle diluizioni omeopatiche di origine chimica o minerale, sia naturali che di trasformazione o di sintesi, è consentito l'impiego di materiali di partenza o di ceppi diversi dalle sostanze farmacologicamente attive disciplinate del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
      2. Le aziende autorizzate alla preparazione di medicinali omeopatici possono approvvigionarsi anche di sostanze o di prodotti dichiarati dal fornitore come destinati esclusivamente a scopi di ricerca o di laboratorio o comunque diversi dalle sostanze farmacologicamente attive.